Lunedì 3 Aprile 2023
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Come indicato all'art. 7 comma 5 del bando, "Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse", l'IVA non può essere considerata un costo.
La realizzazione di un prototipo non è richiesta ai fini del deposito della domanda di invenzione. La domanda prevede infatti la compilazione di appositi moduli e la redazione di una descrizione dell’invenzione, che deve essere comprensibile e dettagliata, in modo tale che una persona esperta del ramo possa essere in grado di realizzarla.
No, non è obbligatorio, il marchio può essere utilizzato anche in assenza di registrazione. In questo caso si tratta di un marchio “di fatto”.
La legge prevede espressamente che tali scoperte non possono essere brevettate come invenzioni industriali. I programmi per elaboratore (software) non possono essere brevettati in quanto tali, però potrebbero essere oggetto di brevetto, qualora costituissero lo strumento attraverso il quale si produce un’invenzione atta ad avere un’applicazione industriale.
Il software, come invenzione in sé, può essere protetto come opera dell’ingegno presso la SIAE. Inoltre sono sempre di competenza della SIAE, e non dell’Ufficio Brevetti, le opere dell’ingegno a carattere artistico e letterario.
Né gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, né l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, effettuano ricerche di anteriorità prima del rilascio di un brevetto, perciò è opportuno che il richiedente si accerti che non esistano, nello stato della tecnica, brevetti di invenzione uguali a quello che intende depositare.
Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche tramite Internet accedendo al sito www.uibm.gov.it consultabile gratuitamente dall’utente.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua ricerche di anteriorità prima di rilasciare un attestato di registrazione. Perciò è opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano marchi uguali o simili a quello che intende depositare, per evitare eventuali future contestazioni che potrebbero causare anche rilevanti costi economici.
Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche tramite Internet accedendo al sito www.uibm.gov.it consultabile gratuitamente dall’utente.
La legge prevede il preuso del marchio. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purché detto uso sia limitato ad un ambito locale. In caso di controversia legale, il titolare del marchio di fatto deve provare al Giudice di utilizzare il marchio da più tempo. Non potendo ricorrere a documentazione ufficiale, come nel caso del marchio depositato o registrato, l’onere della prova può risultare complesso.
Il diritto di utilizzare il brevetto in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di brevettare un'invenzione uguale o simile alla propria, se precedentemente depositata, o di farne uso senza il proprio consenso.
Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.
Sì, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per determinare il valore di un brevetto. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al brevetto, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il brevetto appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).