dispositivi di protezione individuale

Dal 21 aprile 2018  i DPI di prima categoria  sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Era consentita  la messa a disposizione sul mercato dei DPI di prima categoria rientranti nel campo di applicazione  della direttiva CE/89/686,  e ad essa conformi, se  immessi sul mercato  anteriormente al 21 aprile 2019.
Dal 21 aprile 2019 i DPI immessi sul mercato devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425. L' adeguamento  della normativa in Italia è stato realizzato  con il D.lgs. n.17 del 19 febbraio 2019 che ha modificato il d.lgs 475/92.

Presunzione di conformità dei DPI di  prima categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013):  il DPI di prima categoria che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425.

Categorie di rischio dei DPI

I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio descritte nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.
Sono previste tre categorie di rischio.

La categoria I , in particolare, comprende i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50° gradi;
  • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema;

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nella categorie I e III.

La categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.

Indicazioni che devono accompagnare i DPI di prima categoria:

  • marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • informazioni di cui al punto 1.4  dell'allegato II  del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.
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