Lunedì 3 Aprile 2023
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Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL Rilancio n. 34/2020 (Legge 17 luglio 2020 n.77, pubblicata in Gazzetta Ufficiale), che introduce un'importante novità in tema di reti di imprese e codatorialità: il “contratto di rete con causale di solidarietà”. La misura dà un impulso decisivo all’attuazione dell’istituto della codatorialità per consentire alle imprese in rete di condividere il personale in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere con il contratto di rete, collaborando in filiera per tutelare l'occupazione.
In dettaglio, il nuovo art. 43-bis del DL Rilancio integra la disciplina in materia di reti d’impresa, inserendo una nuova fattispecie che consente di ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di “crescita” ma anche solidaristiche, con l'obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi. Le reti di imprese per finalità solidaristiche consentono, infatti, alle imprese di filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. epidemie, catastrofi naturali, crisi di indotti industriali) di impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, di inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi d’impresa o di assumere nuove figure professionali necessarie a rilanciare le attività nelle fasi di uscita dalla crisi, rendendo più agevole e flessibile l’utilizzo del personale nella rete attraverso il ricorso agli istituti del distacco semplificato e della codatorialità.
In particolare, la nuova norma rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio, la definizione delle necessarie procedure di comunicazione agli Enti competenti (Inail e Inps) da parte dell’impresa della rete individuata quale referente nel contratto per tali adempimenti.
A completare il percorso di semplificazione, si prevede una forma semplificata di pubblicità del contratto di rete di solidarietà, in deroga alle regole generali, attraverso la firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale e l’assistenza qualificata delle parti ad opera delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto.
Infine, si segnala che la norma limita inizialmente la possibilità di costituire reti di impresa per finalità di solidarietà al solo 2020, efficace dal 19 Luglio 2020.