Metrico

Nuovo regolamento verifica strumenti metrici

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto 21 aprile 2017, n. 93 relativo al nuovo regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi  alle normative europee, abrogando una serie di regolamenti e decreti ministeriali semplificando il quadro normativo vigente.Lo stesso decreto prevedeva che gli organismi riconosciuti dalle camere di commercio per qli strumenti metrici di tipo nazionali e da Unioncamere per gli strumenti di misura di tipo MID, potevano continuare ad effettuare le verifiche periodiche in conformità alle disposizione dei decreti abrogati per un periodo massimo di 18 mesi dalla data del citato decreto.

Di conseguenza, per effetto di quanto su detto, dal 19 marzo 2019, la  camera di commercio non effettua più le verifiche periodiche degli strumenti di misura e di soggetti preposti a tale attività  sono esclusivamente i laboratori accreditati, il cui elenco è consultabile al seguente link.

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2

Sui  laboratori e sul loro operato Unioncamere nazionale e le camere di commercio competenti territorialmente effettueranno la vigilanza prescritta dalla normativa attuale

Si invitano, pertanto i soggetti interessati ad avvalersi esclusivamente di tali laboratori, per l'effettuazione della verifica periodica, nei casi previsti dalla norma, che sono  in sintesi, la scadenza della verifica precedente e gli interventi di manutenzione che comportano la rimozione dei sigilli.

Si ricorda, infine che la scadenza della verifica precedente  è indicata dal contrassegno verde riportante anno e mese di validità della stessa e che per gli erogatori di carburanti fabbricati ai sensi della direttiva M.I.D- sono identificati e riconoscibili dall'iscrizione presente sulla targa metrica apposta di seguito riportata.

Funzioni dell'ufficio metrico

L'Ufficio Metrico si occupa, a livello territoriale, della tutela del consumatore relativamente al controllo sulla esattezza degli strumenti impiegati nella misurazione delle quantità (di massa e di volume) negli scambi di merce e di servizi, sulla correttezza delle procedure di verifica dei contenuti dei prodotti preconfezionati e dell'applicazione della normativa in materia di metalli preziosi.
I compiti istituzionali dell'Ufficio Metrico sono i seguenti:

  • Marchio di identificazione dei metalli preziosi;
  • Cronotachigrafi CEE;
  • Preimballaggi di tipo CEE e di tipo diverso da quelli CEE;
  • Controlli casuali degli strumenti metrici in regime di vigilanza o a richiesta dei laboratori accreditati.

Verificazione Prima Nazionale e CEE

Ogni strumento metrico, prima di essere introdotto in commercio, deve essere sottoposto alla verificazione prima, con la quale viene accertata:

  • la conformità dello strumento agli specifici decreti ministeriali (oggi determinazioni dirigenziali) di approvazione;
  • la compatibilità, per alcuni strumenti complessi, delle unità funzionali collegate fra loro che sono oggetto di diversi decreti di approvazione.

La verificazione prima di uno strumento può essere richiesta esclusivamente da imprese che abbiano il requisito di Fabbricante Metrico oppure dal titolare dello strumento metrico.

Il fabbricante metrico è colui che fabbrica e/o ripara strumenti per pesare o misurare. E' dotato di un marchio di fabbrica contenente le iniziali della denominazione della ditta richiedente, racchiuse in una forma geometrica.

Per ottenere lo "status" di Fabbricante Metrico occorre presentare all'Ufficio Metrico la seguente documentazione:

  • Domanda in carta legale indirizzata alla Camera di Commercio - Ufficio Metrico;
  • Domanda in carta legale indirizzata alla Prefettura di Avellino;
  • Marca da bollo da €16 euro;
  • N°2 piastrine metalliche recanti l'impronta del marchio di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici costruiti o riparati.

La Prefettura rilascia al richiedente una "Presa d'atto" che lo abilita all'esercizio dell'attività di Fabbricante e /o Riparatore metrico, valida su tutto il Territorio Nazionale.
Ogni successiva variazione di ragione sociale dell'impresa dovrà essere comunicata all'Ufficio Metrico di Avellino.

Verificazione periodica

La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché nel verificare l'integrità di sigilli, anche elettronici, etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.
Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella:

Categoria Periodicità della verifica
Masse e misure campione: misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna 5 anni
Strumenti per pesare 3 anni
Complessi di misura per carburanti 2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua 4 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione 2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatori 4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero dell'Industria, sentito il Comitato centrale metrico

Note: Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verificazione con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono ai fini metrologici, parte funzionale essenziale ed integrante.

Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedentisecondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero dell'Industria, sentito il Comitato centrale metrico

La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di installazione anche dal fabbricante stesso.
La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità di produzione, di cui al punto 2.3 dell'Allegato II al Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso.

L'esito positivo della verificazione è attestato mediante l'applicazione sullo strumento verificato di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, di forma quadrata, avente dimensione maggiore o uguale a 40 mm, di colore verde con carattere di stampa nero indicante il mese e l'anno di scadenza.

Gli Utenti Metrici sono soggetti all'obbligo di:

  1. garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti,conservando ogni documento ad esso connesso;
  2. mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
  3. non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

L'Ufficio Metrico esercita funzioni di vigilanza presso gli utenti metrici ad intervalli casuali e senza preavviso.

 

Marchio di identificazione dei metalli preziosi

  • Coloro che fabbricano o importano oggetti contenenti metallo prezioso e coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati, e semilavorati in genere sono tenuti a richiedere alla Camera di Commercio - Ufficio Metrico la concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi.
    Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono obbligatoriamente riportare, secondo le modalità previste dalla legge, il suddetto marchio con il titolo della lega espresso in millesimi.

In Italia sono legali i seguenti titoli:

  • per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
  • per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
  • per l'ORO: 750, 585, 375 millesimi
  • per l'ARGENTO: 925 e 800 millesimi.

Per ottenere la concessione del marchio di identificazione, occorre presentare:

  • Domanda in bollo indirizzata alla Camera di Commercio - Ufficio Metrico, presso cui è reperibile l'apposito modello;
  • Copia della Licenza di P.S. (non richiesta per le imprese artigiane Art.14 – comma 2 – D. Leg.vo 251/99);
  • Versamento tramite piattaforma SIPA per diritti di saggio e marchio - indicando a tergo i dati identificativi del richiedente la concessione e la seguente causale: Richiesta marchio di identificazione dei metalli preziosi.

Modalità operativa

Domanda in bollo compilata sul modulo predisposto. La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Costi

  • Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sul modulo)
  • Diritti di segreteria :
    • € 65,00 se trattasi di azienda artigiana o di laboratorio annesso ad azienda commerciale;
    • € 258,00 se trattasi di azienda industriale con meno di 100 dipendenti;
    • € 516,00 se trattasi di azienda industriale con più di 100 dipendenti.

 

Diritti di segreteria:

  • € 65,00 se trattasi di azienda artigiana o di laboratorio annesso ad azienda commerciale;
  • € 258,00 se trattasi di azienda industriale con meno di 100 dipendenti;
  • € 516,00 se trattasi di azienda industriale con più di 100 dipendenti.
  Accesso piattaforma SIPA
 

Servizio da selezionare: Metrico

Causale: Richiesta marchio di identificazione dei metalli preziosi.

 

 

Per i laboratori annessi ad aziende commerciali l'Ufficio Metrico provvede ad eseguire un controllo preventivo finalizzato all'accertamento dell'idoneità dello stesso.
All'atto di tale richiesta, occorrerà effettuare un versamento tramite la piattaforma SIPA per diritti Metrici- indicando a tergo i dati identificativi del richiedente il controllo e la causale: Verifica strumenti metrici a domicilio.
 

Modalità operativa

Domanda in bollo compilata sul modulo predisposto. La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Costi

  • Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sul modulo)
  • Diritti di segreteria :
    • € 65,00 se trattasi di azienda artigiana o di laboratorio annesso ad azienda commerciale;
    • € 258,00 se trattasi di azienda industriale con meno di 100 dipendenti;
    • € 516,00 se trattasi di azienda industriale con più di 100 dipendenti.

 

Diritti di segreteria:

  • € 65,00 se trattasi di azienda artigiana o di laboratorio annesso ad azienda commerciale;
  • € 258,00 se trattasi di azienda industriale con meno di 100 dipendenti;
  • € 516,00 se trattasi di azienda industriale con più di 100 dipendenti.
  Accesso piattaforma SIPA
 

Servizio da selezionare: Metrico

Causale: Verifica strumenti metrici a domicilio

 

La concessione è soggetta a rinnovo annuale da effettuarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

Per ottenere il rinnovo occorre presentare la seguente documentazione :

  • Istanza in bollo indirizzata all'Ufficio Metrico presso cui è reperibile l'apposito modello;
  • Versamento tramite SIPA per diritti Metrici- indicando a tergo i dati identificativi del richiedente il rinnovo e la causale: Rinnovo marchio di identificazione per metalli preziosi _____AV, e l'anno a cui si riferisce il rinnovo.
  • Fotocopia rinnovo licenza di P.S. (escluse imprese artigiane).

 

Modalità operativa

 

Domanda in bollo compilata sul modulo predisposto. La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Costi

  • Marca da bollo di Euro 16,00 (da apporre sul modulo)
  • Diritti di segreteria di Euro
    • € 32,28 IMPRESE ARTIGIANE O COMMERCIALI CON ANNESSO LABORATORIO
    • € 258,23 IMPRESE INDUSTRIALI CON PIU DI 100 DIPENDENTI.
    • € 129,12 IMPRESE INDUSTRIALI CON MENO DI 10O DIPENDENTI

 

Diritti di segreteria: euro

  • € 32,28 IMPRESE ARTIGIANE O COMMERCIALI CON ANNESSO LABORATORIO
  • € 258,23 IMPRESE INDUSTRIALI CON PIU DI 100 DIPENDENTI.
  • € 129,12 IMPRESE INDUSTRIALI CON MENO DI 10O DIPENDENTI
  Accesso piattaforma SIPA
 

Servizio da selezionare: Metrico

Causale: Rinnovo marchio di identificazione per metalli preziosi _____AV

Per gli inadempienti si applicherà un'indennità di mora pari ad un dodicesimo dell'importo annuale dovuto, per ogni mese (o frazione) di ritardo.

INDENNITA' DI MORA (1):

FEBBRAIO

€ 32,28

 

€ 2,69

MARZO

"

 

€ 5,38

APRILE

"

 

€ 8,07

MAGGIO

"

 

€ 10,76

GIUGNO

"

 

€ 13,45

LUGLIO

"

 

€ 16,14

AGOSTO

"

 

€ 18,83

SETTEMBRE

"

 

€ 21,52

OTTOBRE

"

 

€ 24,21

NOVEMBRE

"

 

€ 26,90

DICEMBRE

"

 

€ 29,59

 

INDENNITA' DI MORA (2):

 

FEBBRAIO

€ 129,12

 

€ 10,76

MARZO

"

 

€ 21,52

APRILE

"

 

€ 32,28

MAGGIO

"

 

€ 43,04

GIUGNO

"

 

€ 53,80

LUGLIO

"

 

€ 64,56

AGOSTO

"

 

€ 75,32

SETTEMBRE

"

 

€ 86,08

OTTOBRE

"

 

€ 96,84

NOVEMBRE

"

 

€ 107,60

DICEMBRE

"

 

€118,36

 

INDENNITA' DI MORA (3):

 

FEBBRAIO

€ 258,23

 

€ 21,52

MARZO

"

 

€ 43,04

APRILE

"

 

€ 64,56

MAGGIO

"

 

€ 86,08

GIUGNO

"

 

€ 107,60

LUGLIO

"

 

€ 129,12

AGOSTO

"

 

€ 150,64

SETTEMBRE

"

 

€ 172,16

OTTOBRE

"

 

€ 193,68

NOVEMBRE

"

 

€ 215,20

DICEMBRE

"

 

€ 236,72

 

Gli assegnatari del marchio di identificazione potranno far richiesta all'Ufficio Metrico per l'allestimento del proprio fabbisogno di punzoni, che dovranno essere ricavati da matrici in custodia presso lo stesso ufficio.
Per chiedere l'allestimento dei punzoni occorre presentare la seguente documentazione:

• Istanza in carta semplice indirizzata all'Ufficio Metrico presso il quale è reperibile l'apposito modello;

I concessionari del marchio d'identificazione per metalli preziosi hanno la possibilità di richiedere il marchio tradizionale di fabbrica, da apporre, sugli oggetti fabbricati in aggiunta al titolo ed al proprio marchio d'identificazione.

Per richiedere tale marchio occorrerà presentare la seguente documentazione:

  • Istanza in carta legale indirizzata all'Ufficio Metrico presso il quale è reperibile l'apposito modello;
  • N. 2 positivi fotografici nelle misure normalizzate: 8 x 8 mm ,12 x 8 mm, 8 x 12 mm;
  • N. 2 piastrine metalliche con l'impronta di tale marchio;
  • disegno in duplice copia del marchio su supporto cartaceo o informatico.

Informazioni per i consumatori

Tutti gli oggetti in metallo prezioso devono sempre riportare impressi il marchio di identificazione ed il titolo espresso in millesimi. Possono riportare eventualmente un terzo marchio, quello tradizionale di fabbrica.
Deve, pertanto, essere sempre possibile identificare colui che ha fabbricato l'oggetto.
Pertanto si consiglia di non acquistare oggetti privi dei marchi suddetti, o di uno di essi.
Spesso, si trovano in commercio oggetti con impresso il solo titolo. Questi oggetti non sono legali e non si può identificare il fabbricante che, in generale, in questo caso non è in possesso del marchio di identificazione. (I punzoni sui quali viene impresso il marchio di identificazione si possono ottenere solo se si è iscritti nell'apposito registro detenuto dalla Camera di Commercio competente territorialmente; per ottenere il punzone su cui è impresso il titolo, invece, non c'è bisogno di alcuna autorizzazione).
Inoltre, in commercio, si trovano:
a) oggetti di metalli comuni, rivestiti di oro, platino, palladio e argento. Su di essi è consentita l'iscrizione del termine "dorato" o "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au, Pt, Pd o Ag.
b) oggetti costituiti di sostanze non metalliche, rivestiti di metalli preziosi mediante un processo detto di deposizione elettrogalvanica. Su di essi è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica formato da: un'impronta racchiusa in un ottagono recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione "DG", il simbolo del metallo prezioso, l'indicazione del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale.
c) oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune. Su di essi è consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi:

  • sigla della provincia in cui l'azienda ha la sede legale;
  • simbolo chimico del metallo prezioso;
  • indicazione in cifre della massa di fino seguita dal simbolo g;
  • sigla del produttore (coincidente con il marchio di identificazione).

(Un esempio di indicazioni che si possono trovare su oggetti di questo tipo, è il seguente: AV Ag 2g 10).

Su tutti gli oggetti di cui ai punti a), b) e c) NON SI PUO' APPLICARE la denominazione di "gioielleria", "oreficeria" o "argenteria".

Preimballaggi

preimballaggi (insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è confezionato) sono quei prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e quindi posti in vendita in involucri che contengono quantità standard di prodotto, indicate sulle confezioni, che sono ermeticamente sigillate e che quindi non possono essere variate se non alterando la confezione (es. bottiglie d'acqua, di vino, di olio, confezioni di pasta secca, biscotti, caffè, cioccolatini, ecc.).
I preimballaggi conformi alle direttive della Comunità Europea sono detti "preimballaggi CEE", i rimanenti sono, invece, detti "nazionali" e devono essere conformi alle leggi specifiche adottati dallo Stato Italiano.
I fabbricanti devono effettuare un controllo su ogni singolo imballaggio con strumenti di misura legali o, in alternativa, un controllo statistico realizzato secondo norme nazionali o internazionali esistenti in materia. Le carte di controllo devono essere conservate per essere esibite in caso di controllo degli organi competenti.
L'ufficio Metrico è incaricato del controllo sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi (che si effettua mediante piani di campionamento statistico), della verifica degli strumenti di misura utilizzati nel processo di confezionamento e dell'accertamento della conformità delle procedure delle registrazioni e della identificazione dei lotti (1) di produzione alla normativa vigente.

(1) Si definisce lotto di imballaggi preconfezionati l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo.

ISCRIZIONI METROLOGICHE Gli imballaggi preconfezionati CEE devono recare il marchio "e" l'indicazione della massa del prodotto contenuto, un marchio o un'iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato il riempimento o, in caso di prodotti provenienti da stati non appartenenti alla Comunità Europea, l'importatore. Queste informazioni devono essere apposte in modo indelebile, ben leggibile e visibile.

Convertitori di volume di gas

convertitori di volume sono apparecchiature utilizzate in transazioni commerciali tra imprese fornitrici (ad es. SNAM) e distributrici di metano (ad es. AMGAS). Si tratta di apparecchiature complesse di tipo elettronico collegate a misuratori di gas che consentono di convertire il valore di volume misurato a pressione e temperatura di esercizio in un valore corrispondente a condizioni di riferimento, utilizzabile per fini commerciali. Per i convertitori di nuova fabbricazione, la verifica degli strumenti si realizza nelle seguenti fasi:

1) Verificazione prima:
1° fase nello stabilimento del fabbricante;
2° fase collaudo di posa in opera presso l'utente;

2) Verificazione in servizio.

Per ottenere la verifica prima il fabbricante dovrà presentare al laboratorio accreditato.

Contatti

Sede dell'Ufficio Metrico:
Viale Cassitto, 7 - 83100 Avellino

Sportello: tel.0825.694.232

 

Responsabile dell'Area III (Servizi anagrafici e di Regolazione del Mercato)

Gemma Iermano tel. 0825.694.288 gemma.iermano@irpiniasannio.camcom.it

 

Flavio Danza (Ispettore metrico)
tel. 0825.694.234 flavio.danza@irpiniasannio.camcom.it

Maurizio Sarno (assistente metrico)

tel. 0825.694.217 maurizio.sarno@irpiniasannio.camcom.it

 

Fax 0825.694.230

 

 

Ultima modifica: Mercoledì 6 Luglio 2022