Accesso civico semplice
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L'accesso civico è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito web camerale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Dove rivolgersi:
Segreteria generale
Piazza Duomo n.5 – 83100 Avellino
Tel:0825/694302
pec:cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it [1]
Email: segreteria.generale@ av.camcom.it
Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di presentazione:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
Documentazione:
La richiesta può essere presentata sull'allegato modulo appositamente predisposto
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Dott.Luca Perozzi, Segretario Generale, unico dirigente in servizio.
Normativa di Riferimento:
- Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Aggiornamento alla data del 31/03/2018
Accesso civico generalizzato
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, chiunque può richiedere l'accesso "generalizzato" a documenti, dati e informazioni la cui pubblicazione non è obbligatoria. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.L'istanza non va motivata ma, deve essere identificato chiaramente l'oggetto della richiesta ed accertata l'identità del richiedente. L'amministrazione deve o può rifiutare l'accesso generalizzato nei casi previsti dall'art. 5 bis , commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 33/2013; è tenuta ad informare gli eventuali controinteressati i quali potranno presentare motivata opposizione.Il procedimento si articola secondo quanto indicato dal citato art. 5.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica e può essere presentata all'Area che detiene i dati, all'URP ovvero al seguente indirizzo:
Segreteria generale
Piazza Duomo 5, 83100 Avellino
pec:cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it [1]
mail:segreteria.generale@av.legalmail.camcom.it [3]
MODULO ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALLIZZATO [4]
Aggiornamento al 31/03/2018
Registro degli accessi (linee guida ANAC FOIA DEL. 1309/2016)
OGGETTO DELLA RICHIESTA | DATA DELLA RICHIESTA | ESITO DELLA RICHIESTA | DATA DEL RISCONTRO |
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